Secondo la Suprema corte, che si è pronunciata per la prima volta sul tema, l’art. 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità (2 Biennio Economico 2000 - 2001) va interpretato nel senso che
nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo
Tale periodo di ferie aggiuntivo rappresenterebbe infatti una «specifica misura di prevenzione del rischio da radiazioni, garantendo al personale interessato la fruizione di un periodo, continuativo e unitariamente stabilito, di
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