La realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo ex art. 9 della L. 122/1989 non è limitata solo ai proprietari degli immobili bensì, secondo il consiglio di Stato, che nella sentenza in commento, riformando la decisione del TAR, ha adottato un’interpretazione estensiva della norma, deve ritenersi possibile anche da parte di soggetti terzi ovvero diversi dai proprietari dell’immobile cui i parcheggi afferiscono.
Secondo il Collegio nella lettura della disposizione normativa di che trattasi occorre distinguere tra parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati e parcheggi realizzati nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.
Nel
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