Natura 2000: gli Stati membri possono rifiutarsi di approvare l’elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione unicamente per motivi di tutela dell’ambiente.

“Natura 2000” è una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione prevista dalla direttiva habitat (Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE) creata per la protezione e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, identificati come prioritari dagli Stati dell’Unione. La rete “Natura 2000”, in cui si trovano tipi di habitat naturali e habitat delle specie previsti dalla direttiva, deve garantire il mantenimento, ovvero il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti d’interesse di cui si compone. Ai sensi della direttiva, ogni Stato membro trasmette alla Commissione Europea un elenco di siti da proteggere in quanto siti di importanza comunitaria. La Commissione elabora poi, in base a criteri ambientali e di concerto con gli Stati membri, un elenco dei siti di importanza comunitaria. Qualsiasi piano o progetto che possa incidere in modo significativo su un sito protetto forma ...continua a leggere...

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