Pignoris appellatane eam proprie rem contineri dicimus, quae simul etiam traditur creditori, maxime si mobilis sit. At eam, quae sine traditione nuda conventione tenetur proprie hypothecae appellatane contineri dicimus.

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Col termine «pegno» intendiamo quella cosa, in ispecie cosa mobile, che viene data al creditore, come fosse quella dovuta. Col termine «ipoteca», invece, intendiamo quella cosa che viene assegnata senza la consegna, ma soltanto con una convenzione.

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