Sicilia materie riservate legislazione regionale

Cassazione civile, sez, II, 7 luglio 2009, n. 15957

Sicilia: nelle materie riservate alla legislazione regionale dallo Statuto speciale le norme dell’ordinamento statale hanno efficacia soltanto se recepite con apposita legge regionale.

L’art. 14 dello statuto speciale della Regione Sicilia, approvato con R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, prevede la potestà legislativa esclusiva dell’Assemblea regionale, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità.

In dette materie, attesa l’esplicita previsione di una potestà normativa esclusiva, le norme dell’ordinamento statale hanno efficacia soltanto se recepite dalla Regione con apposita legge regionale.
Nel caso di specie è stato infatti accolto il ricorso di un cittadino avverso ordinanza-ingiunzione emessa dal comandante dei vigili urbani per violazione in materia di commercio, poiché il potere di emettere sanzioni amministrative in materia di commercio è stato sì attribuito ai dirigenti amministrativi dall’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, norma tuttavia non ancora recepita nella legislazione regionale al tempo dell’emissione del provvedimento.
Conseguentemente in Sicilia il potere di emettere le predette sanzioni restava di spettanza del Sindaco, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 114 del 1998, testualmente recepito dalla legge regionale n. 28 del 1999.
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