Concorsi pubblici elaborato scritto nero blu

TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 11 dicembre 2008, n. 2158

Concorsi pubblici: se la penna non è fornita dalla commissione è valido l’elaborato scritto nero e blu.

In relazione all’omessa valutazione dell’elaborato che ha dato origine alla causa ora in esame il Collegio ritiene che, in mancanza di disposizioni di bando vincolanti (uso di un certo tipo di penna, di un certo colore) o operative (fornitura del materiale da parte della Commissione), la specifica situazione analizzata, che consentiva l’utilizzo di penne “private” nere o blu non poteva portare alla conclusione a cui è giunta la Commissione giudicatrice.
L’elemento rinvenuto “uso promiscuo” delle due penne (blu e nera) non poteva essere qualificato oggettivo “segno di riconoscimento” impeditivo alla correzione.
[…]
Certamente non sono assimilabili ipotesi (ben diverse) di scritti elaborati “a righe alterne” (con penne diverse) o con “stranezze” non giustificabili in alcun modo.
Nel caso in esame l’accadimento è, invece, “anche” spiegabile in termini molto più semplici e banali: che la concorrente avesse deciso di elaborare la “bella copia” con la penna nera e che, in corso di scrittura, la penna biro (non fornita dalla Commissione) si sia “esaurita”, con conseguente necessità di “continuare” il tema con altra penna.
La circostanza che la candidata avesse, a quel punto, a disposizione non più una penna nera, ma una penna blu non poteva far trarre alla Commissione la conseguenza dell’ “eclusione” per non valutabilità.
Tale elemento non poteva cioè essere considerato un “oggettivo” ed “inequivocabile” “segno di riconoscimento” .
“Nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la mera possibilità di riconoscimento, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità“ (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008 , n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007 , n. 489).
“Solo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell'identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione d' esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale” (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, 15 luglio 1999 , n. 943) .
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(estratto della sentenza)