Straniero clandestino domanda status rifugiato espulsione

Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2009, n. 26253

Il clandestino ha diritto di presentare istanza di riconoscimento dello status di rifugiato per cui non può essere esplulso fino al compiuto esame della domanda.

In tema di riconoscimento dello status giuridico di rifugiato, nel quadro normativo vigente sussiste anche in capo allo straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano - e quindi suscettibile di espulsione ex art. 13, 2 comma lett. a) d.lgs. n. 25 del 2008 - il diritto di presentare istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato (art. 6 comma primo d.lgs. n. 25 del 2008) e di permanere nello Stato stesso, munito del permesso temporaneo o ristretto nel Centro di identificazione, sino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria (art. 7 comma primo d.lgs. n. 25 del 2008; cfr. Cass. Civ. s.u. n. 11535/2009).
Il diritto del clandestino di presentare istanza di protezione internazionale trova riscontro nel dovere che l’Amministrazione competente (l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente) ha di riceverla, astenendosi da qualsivoglia forma di respingimento o altra misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell’interessato innanzi alle Commissioni designate in ossequio al dettato di legge.
Prosegue la Corte «Lo straniero, clandestinamente introdottosi sul territorio nazionale e richiedente la protezione internazionale è, per definizione, soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell’U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il d.lgs. n. 251 del 2007) e la richiamata legislazione nazionale riconoscono il diritto a presentare la domanda ed a ottenerne equa e celere valutazione. La assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno […] determinano nell’Autorità esaminante l’obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda».
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