Il privilegio speciale sul bene immobile, di cui all’art. 2775 bis CC, che assiste il credito del promissario acquirente rinveniente dalla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ex art. 2645 bis CC, resta sottratto al principio di prevalenza del privilegio sull’ipoteca sancito dall’art. 2748 2° co. CC a mente del quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la Legge non dispone diversamente.
Pertanto, qualora il Curatore del Fallimento dell’Impresa che ha realizzato l’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (art. 72 L. Fall.), il conseguente credito del promissario acquirente (che nel caso di specie atteneva alla restituzione della caparra versata contestualmente alla stipulazione del preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto bancario che, prima della trascrizione del preliminare stesso, abbia iscritto sull’immobile ipoteca a garanzia del finanziamento concesso all’Impresa di costruzioni.