Secondo la Suprema corte, che si è pronunciata per la prima volta sul tema, l’art. 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità (2 Biennio Economico 2000 - 2001)
va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo
Tale periodo di ferie aggiuntivo rappresenterebbe infatti una
«specifica misura di prevenzione del rischio da radiazioni, garantendo al personale interessato la fruizione di un periodo, continuativo e unitariamente stabilito, di allontanamento dagli ambienti lavorativi esposti.
Risulta dunque evidente l’estraneità all’istituto delle “ferie aggiuntive” della disciplina propria delle ferie ordinarie e, segnatamente, della determinazione della durata del relativo periodo di allontanamento dagli ambienti esposti sulla base delle giornate lavorative; se infatti la misura di prevenzione individua in 15 giorni in “una unica soluzione” il tempo di cessazione dall’esposizione al rischio radiologico, risulta del tutto irrilevante, per le finalità perseguite, il numero di giorni lavorativi che, per ciascun lavoratore, a seconda dei casi, siano ricompresi in tale periodo; e, specularmente, a fronte di una paritaria esposizione oraria settimanale al rischio radiologico degli addetti pur in presenza di una diversa articolazione dell’orario di lavoro (rispettivamente su 5 o 6 giorni), risulterebbe contraddittorio con la ragione di attribuzione del beneficio (appunto di prevenzione di un potenziale danno alla salute), garantire un allontanamento dagli ambienti esposti diversificato sulla base di elementi estrinseci, quale la diversa articolazione dell’orario di lavoro, o addirittura meramente casuali, quale la presenza o meno di festività nel periodo di riferimento.
Pertanto il contenuto testuale della norma pattizia, letto alla luce della rilevata comune intenzione delle parti, sta ad indicare che il periodo unitario di ferie aggiuntive ivi contemplato va computato secondo il calendario e non già, come invece avviene per le ferie ordinarie, secondo i giorni lavorativi».