Allo stato, in assenza di previsioni normative del concetto di “format”, cioè della cosiddetta “idea base di programma televisivo” come modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni, occorre riferirsi a quanto stabilito dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, p. 546, per cui:
“si intende per formato l’opera d’ingegno, avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nelle articolazioni delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.
Orbene in assenza di un vero e proprio “format” come sopra definito la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il diritto di autore rispetto all’ideazione di programmi televisivi e ciò in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità per cui “il contenuto dell’opera rileva in quanto sia configurabile una forma o struttura esplicativa del programma” (così con Cass. civ. n. 5089/04, cfr. n. 24594/2005 e n. 16888/2006).
Nella specie - ancorché sia pacifico in giurisprudenza che il concetto giuridico di creatività nel diritto d’autore prescinde da una assoluta novità e originalità dell’opera, ritenendosi tutelabili anche idee modeste e nozioni semplici - è stata negata la configurabilità del concetto di opera dell’ingegno, ritenuti inesistenti nelle idee di programmi e trasmissioni oggetto di causa i caratteri dei cd. “formats” o “formati” per la mancanza di un “canovaccio” idoneo a caratterizzarne il concreto svolgimento.
Piuttosto gli eventi da trasmettere erano di regola improvvisati, per cui l’andamento del programma era rimesso alle doti d’attore del suo stesso ideatore.