Il principio fissato dall’art. 1228 c.c. – secondo il quale il debitore che nell’adempimento di un’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro- si applica anche al rapporto che viene ad instaurarsi - nell’ambito dell’attività medico-chirurgica - tra il medico operatore e i suoi ausiliari, sulla cui condotta è tenuto ad assolvere ad un obbligo di controllo e di vigilanza sia nella fase preparatoria che in quella di esecuzione dell’intervento chirurgico.