Assegno circolare obbligazioni pecuniarie

Cassazione civile, sez. unite, 18 dicembre 2007, n. 26617

Le obbligazioni pecuniarie possono essere estinte anche con assegno circolare che il creditore può rifiutare solo per giustificato motivo.

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A norma dell’art 1277 c.c. “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale” e, secondo quella che è stata ad oggi la giurisprudenza prevalente, finanche il pagamento a mezzo assegno circolare (che pure è assistito da una particolare affidabilità e sicurezza), salvo diversa volontà delle parti, non avrebbe immediato effetto estintivo del debito, che discende unicamente dalla consegna del denaro contante (Cfr. Cass. Civ. 12324/2005)
L’invio di assegni circolari o bancari da parte del debitore di somme di denaro si configura dunque come proposta di “datio pro solvendo”, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore o dal comportamento concludente rappresentato dalla sua accettazione e riscossione del titolo.
In ogni caso, quanto al definitivo effetto liberatorio, la prestazione, diversa da quella dovuta ovvero dalla somma di denaro contante, è da ritenersi comunque accettata con riserva all’esito della condizione “salvo buon fine” o “salvo incasso”.

Posto quanto sopra, la questione che le S.U. sono state chiamate a dirimere è se il creditore possa rifiutare, e senza giustificato motivo, il pagamento che il debitore intenda effettuare con assegni circolari pretendendo la corresponsione di denaro contante, pena l’inadempimento e gli effetti conseguenti di “mora debendi”.

Una soluzione richiesta non solo dalla dottrina prevalente (secondo la quale la regola per cui «…il denaro contante è l’unico mezzo legale di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, va “scardinata” e va riconosciuta efficacia solutoria a mezzi alternativi di pagamento, che eliminano il trasferimento materiale di moneta, come l’assegno circolare, dovendosi intendere per “somma di denaro” la funzione ideale del mezzo monetario») ma anche dalle esigenze connesse alla pratica commerciale e dalla necessità di armonizzare la disciplina codicistica con la legislazione speciale vigente.
È un dato di fatto che la maggior parte delle transazioni commerciali non avvenga più per contanti ormai da lungo tempo, essendo preferiti al denaro sistemi alternativi di pagamento, più efficienti e sicuri.
Inoltre la normativa antiriciclaggio (d.l. 143/1992) vieta i pagamenti mediante trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per somme superiori ad € 12.500, mentre le recenti disposizioni del cd. “Decreto Bersani” (d.l. 223/2006) prevedono che la corresponsione dei compensi professionali, dovrà avvenire esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento elettronico (salvo che per importi unitari inferiori ad € 100).
Si evince facilmente come l’area di applicazione dell’art. 1277 c.c. si sia a tal punto ristretta che il sistema di pagamento per contanti da essa previsto sia divenuto del tutto marginale.

Le S.U. hanno pertanto fissato il seguente principio di diritto:
«nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno».

Quanto alla problematiche connesse con il dato letterale della norma di cui all’art. 1277 c.c. la S.C., affidandosi alle considerazioni svolte sul punto dalla dottrina, ha ritenuto che l’espressione “moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento” vada intesa nel senso che «i mezzi monetari impiegati per il pagamento si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio».

Infine, circa l’ostacolo posto dall’art. 1182, 3 comma c.c., per cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, la Corte ha ritenuto che «assume rilevanza l’interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma invece che al possesso dei pezzi monetari. In questa prospettiva il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto».

Testo integrale:  Cassazione civile, sez. unite, 18 dicembre 2007, n. 26617


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