Sospensione avvocato non cassazionista ricorso

Cassazione civile, sez. unite, ord. 26 novembre 2008, n. 28159

Sospensione per l’avvocato che accetta il mandato senza essere Cassazionista.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la suddetta ordinanza ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento disciplinare di sospensione adottato dal Consiglio dell'ordine nei confronti di un avvocato, non iscritto all’Albo speciale dei patrocinatori dinnanzi alle giurisdizioni superiori, il quale aveva redatto da solo un ricorso per cassazione pur non essendo a ciò abiltato ed aveva pertanto formulato le relativa parcella menzionado la prestazione svolta senza titolo.
La Cassazione ai fini disciplinari ha ritenuto irrilevante che l’atto fosse stato sottoscritto da un avvocato cassazionista, il quale tuttavia non aveva apportato alcun contributo alla stesura del ricorso.
Ciò che rileva è che il legale abbia falsamente dichiarato di aver collaborato con chi aveva titolo ingannando il cliente, perché in tal modo così venendo meno ai doveri di probità, decoro, dignità e verità previsti dalla legge professionale.

Sentenza:  Cassazione civile, sez. unite, ord. 26 novembre 2008, n. 28159