Fermo restando il regime d’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, le consuetudini di vita già acquisite dal minore, tenendo in considerazione il suo preminente interesse, assumono rilievo nella scelta del genitore collocatario.
Ed infatti la norma dell’art. 155 c.c., per usare le parole della corte, consacra quale criterio decisivo per l’individuazione del genitore che risulti maggiormente idoneo ad assicurare il miglior sviluppo della personalità, anche le consuetudini di vita già acquisite dal minore.
Sentenza integrale: Cassazione civile, sez. I, 4 giugno 2010, n. 13619
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