Affidamento provvisorio minore giudice stato europeo contrasto

Il giudice di uno Stato membro non può disporre l’affidamento provvisorio del minore ad uno dei genitori in contrasto con quanto deciso dal giudice di altro Stato membro competente nel merito.

Corte di Gistizia UE, 23 dicembre 2009, C. 403-09

Affidamento provvisorio minore giudice stato europeo contrastoIl regolamento Comunitario del 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, prevede che il giudice di uno Stato membro possa, in tali materie e in caso d’urgenza, adottare provvedimenti provvisori o cautelari relativamente alle persone o ai beni presenti nel territorio di tale Stato, anche se la competenza a conoscere del merito spetta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
La sig.ra Detiek, cittadina slovena, ed il sig. Sgueglia, cittadino italiano, coniugi tra i quali è in corso un giudizio di separazione, hanno risieduto in Italia per 25 anni. Il 25 luglio 2007, il giudice competente di Tivoli (Italia), adito dai detti coniugi con una domanda di separazione, riguardante anche l’affidamento della figlia Antonella, nata nel 1997, ha provvisoriamente concesso l’affidamento esclusivo di quest’ultima al sig. Sgueglia, disponendo il provvisorio collocamento della minore in un istituto di accoglienza di Roma. Lo stesso giorno la sig.ra Detiek ha lasciato l’Italia con la figlia per recarsi in Slovenia, dove esse tuttora vivono.
Con decisione del giudice sloveno, l’ordinanza del Tribunale di Tivoli è stata dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica di Slovenia. Sulla base di tale decisione, è stato avviato il procedimento esecutivo per la restituzione della minore al padre e il successivo collocamento di quest’ultima nell’istituto di accoglienza.
Successivamente, facendo leva sul mutamento delle circostanze e sull’interesse della minore, il giudice sloveno, adito dalla sig.ra Detiek, ha concesso a quest’ultima l’affidamento provvisorio della figlia Antonella. A questo proposito, il detto giudice ha considerato che Antonella si era integrata nel suo ambiente sociale in Slovenia. Un ritorno in Italia, con un collocamento forzato in un istituto di accoglienza, sarebbe stato contrario al suo benessere, in quanto ciò le avrebbe provocato traumi fisici e psichici irreversibili. Inoltre, nel corso del procedimento giudiziario svoltosi in Slovenia, Antonella avrebbe espresso il desiderio di restare con la madre.
Il Višje sodiše v Mariboru (Corte d’appello di Maribor) (Slovenia), adito con un ricorso proposto dal sig. Sgueglia, ha chiesto alla Corte di giustizia se il giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova il minore sia legittimato ad adottare un provvedimento provvisorio inteso a concedere l’affidamento di tale minore ad uno dei genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro abbia già emesso una decisione di affidamento provvisorio del minore all’altro genitore e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
La Corte ricorda anzitutto che i giudici di uno Stato membro in cui si trova il minore sono autorizzati a concedere provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla loro legge nazionale soltanto a condizione che vengano rispettate tre condizioni cumulative, ossia, più precisamente:
- i provvedimenti in questione devono essere urgenti,
- devono essere adottati nei confronti di persone o beni presenti nello Stato membro in cui siedono i detti giudici nazionali,
- devono avere carattere provvisorio.
Pertanto, il mancato rispetto di una sola di queste tre condizioni determina come conseguenza l’impossibilità di ricondurre il previsto provvedimento all’interno di un’eccezione al sistema di competenze previsto dalla normativa della UE.
La nozione di urgenza cui fa riferimento la disposizione pertinente del regolamento si correla, al tempo stesso, alla situazione in cui si trova il minore e all’impossibilità pratica di presentare la domanda relativa alla responsabilità genitoriale dinanzi al giudice competente a conoscere del merito.
La Corte rileva che le circostanze del caso di specie non consentono di riscontrare il sussistere di una simile urgenza.
In primo luogo, ammettere l’esistenza di una situazione d’urgenza in un caso quale quello presente sarebbe in contrasto con il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate negli Stati membri, principio che è a sua volta fondato sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Infatti, se un mutamento di circostanze derivante da un processo graduale, quale l’integrazione del minore in un nuovo ambiente, fosse sufficiente a conferire ad un giudice non competente a conoscere del merito il potere di adottare un provvedimento provvisorio per la modifica della misura in materia di responsabilità genitoriale adottata dal giudice competente nel merito, l’eventuale lentezza della procedura di esecuzione nello Stato membro richiesto contribuirebbe a creare le condizioni idonee a consentire al primo giudice di impedire l’esecuzione della decisione dichiarata esecutiva. Una simile interpretazione comprometterebbe i principi stessi sui quali il regolamento si fonda.
In secondo luogo, nella presente fattispecie, il mutamento della situazione del minore deriva da un trasferimento illecito ai sensi del regolamento. Il riconoscimento di una situazione d’urgenza in un simile caso contravverrebbe alla finalità del legislatore intesa ad ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro. Infatti, ove si riconoscesse la possibilità di adottare una misura implicante il mutamento della responsabilità genitoriale, ciò si tradurrebbe – attraverso il consolidamento di una situazione di fatto derivante da una condotta illecita – in un rafforzamento della posizione del genitore responsabile del trasferimento illecito.
La Corte osserva poi che i provvedimenti provvisori devono essere presi relativamente alle persone presenti nello Stato membro in cui siedono i giudici competenti all’adozione di tali misure. In particolare, un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale, inteso ad una modifica dell’affidamento di un minore, non viene preso soltanto in relazione al minore stesso, bensì anche nei confronti del genitore cui ora viene attribuito l’affidamento, nonché dell’altro genitore che si vede sottrarre, a seguito dell’adozione di una misura siffatta, l’affidamento precedente. Nel caso di specie, è pacifico che il padre risiede in un altro Stato membro e nulla indica che egli sia presente nello Stato membro il cui giudice rivendica la competenza.
La Corte rileva infine che uno dei diritti fondamentali del bambino è quello, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, il rispetto del quale si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino. A questo proposito, la Corte constata che, il più delle volte, un trasferimento illecito del minore, a seguito di una decisione presa unilateralmente da uno dei suoi genitori, priva il bambino della possibilità di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con l’altro genitore. In tale contesto, la Corte considera che una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull’interesse sotteso al citato diritto fondamentale. Tuttavia, una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, da effettuarsi sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale, deve essere compiuta, in linea di principio, nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice competente a conoscere del merito.
La Corte conclude che il diritto dell’Unione non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.

Ufficio stampa Corte di Giustizia CE

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