Aggiotaggio manipolazione mercato altri artifici

Nozione di “altri artifici” nei reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato.

Cassazione penale, sez. V, 20 gennaio 2009 , n. 2063

Aggiotaggio manipolazione mercato altri artificiL’art. 181 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58 del 1998), nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 61/2002, prevedeva e puniva penalmente la condotta di “aggiotaggio su strumenti finanziari” consistente nella manipolazione del mercato, al fine di trarne un utile economico, attuata mediante la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose ovvero attraverso operazioni simulate od altri artifici idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo egli strumenti finanziari o a provocare l’apparenza (e quindi a simulare l’esistenza) di un loro mercato attivo.
L’attuale formulazione del TUF, come modificato nel 2002, reprime condotte analoghe a quelle già definite come “aggiotaggio” secondo quanto previsto dall’art. 185, titolato “Manipolazione del mercato”«Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni». Pene maggiori sono previste per le aggravanti specifiche individuate nel comma successivo.
La Suprema Corte nella sentenza in commento ha analizzato, ai fini della configurabilità dei reati suddetti, la nozione di “altri artifizi”, presente sia nella formulazione dell’art. 181 del Testo Unico della Finanza vigente sino al 2002 (Aggiotaggio su strumenti finanziari) che dell’attuale testo dell’art. 185 (Manipolazione del mercato).
Secondo la Corte, al fine della qualificazione come “artificioso” di un mezzo in sé non illecito non è sufficiente che esso sia diretto a turbare il mercato.
Affinché sussista il requisito dell’ “artificiosità” occorre altresì che il mezzo attuato sia anche obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell’azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell’offerta.
Al contrario una definizione in termini soggettivi degli “artifici” determinerebbe una chiara asimmetria tra le diverse modalità manipolative del mercato.
I delitti di aggiotaggio su strumenti finanziari e di manipolazione di mercato consistono nella divulgazione di notizie false - aggiotaggio informativo - e/o nell’effettuazione di operazioni simulate – aggiotaggio simulativo - e/o, infine, nei cosiddetti “altri artifici”, tutti contegni che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
L’aggiotaggio informativo è ancorato ad un elemento obiettivo e documentato. L’aggiotaggio simulativo si esprime in una condotta di per sé definita in una rappresentazione difforme dalla realtà.
Meno chiara è la modalità dell’aggiottaggio “altrimenti artificioso”, trattandosi di una condotta obiettivamente inespressiva di significato, rimessa all’accertamento e alla valutazione dell’elemento soggettivo.
Secondo i giudici di legittimità il legislatore, nella formulazione originaria dell’art. 181 del TUF, non ha inteso stabilire che nell’aggiotaggio anche “il mezzo di per sé non illecito diventa artificioso se usato per cagionare l’aumento o la diminuzione dei prezzi”.
«Invero, non si credette in quella sede (come leggesi a pag. 285 della Rel.) di poter accogliere integralmente il suggerimento di stabilire che ogni attività, ancorché conforme all’ordinamento giuridico, fosse da considerare fraudolenta se diretta al fine di alterare la normalità delle contrattazioni nei pubblici mercati, perché ciò avrebbe condotto a stabilire una manifesta e ingiustificata contraddizione al principio fondamentale, per cui ogni esercizio di attività considerata legittima dall’ordinamento giuridico non costituisce reato, ancorché possa cagionare danno ad altri. […] È oltremodo chiaro, quindi, nel concetto del legislatore, che per qualificare come artificioso un mezzo, in sè non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato, occorrendo che sia anche obiettiva mente artificioso, cioè posto in essere artificiosamente con modalità dell’azione tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare il giuoco normale tra domanda e offerta.
È questa l’interpretazione che deve essere data alla nozione “altri artifici” di cui si discute. E solo in senso apparentemente contrario è la decisione, fugacemente richiamata dalla sentenza impugnata (Cass. Sez. 5^, 25.02. Mensi), che, nel postulare che “la fattispecie di aggiotaggio individua come punibili anche comportamenti che, pur di per se leciti, risultano in concreto destinati a trarre in inganno gli operatori del mercato”, è modulata con riferimento ad un caso nel quale la condotta di aggiotaggio era stata posta in essere “artificiosamente”, avuto riguardo, per l’appunto, alle sue modalità di attuazione,e,dunque,in un senso non dissimile da quello appena innanzi delineato e accolto».

Avv. Gianluca Lanciano

Sentenza integrale: Cassazione penale, sez. V, 20 gennaio 2009 , n. 2063

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