Alloggio popolare assenza breve

Un’assenza breve e discontinua dall’alloggio popolare non fa venire meno l’assegnazione.

Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2012, n. 329

Alloggio popolare assenza breve«Proprio perché il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica deve essere espressione del giusto contemperamento degli interessi in gioco (sia quello pubblico alla destinazione dell’alloggio a chi sia bisognoso, sia quello privato alla piena e completa utilizzazione dello stesso da parte di chi ne sia legittimo assegnatario), esso impone l’espletamento di un’approfondita e adeguata istruttoria e deve fondarsi su una congrua motivazione da cui emergano in modo chiaro ed incontrovertibile gli elementi valutati e liter che ha giustificato la determinazione assunta (C.d.S., sez. V, 9 novembre 2009, n. 6989; 6 dicembre 2007, n. 6243; sez. IV, 9 luglio 2010, n. 4473; 21 maggio 2007, n. 2563), atteso che un’assenza breve e discontinua non può far venire meno la stabile occupazione dell’alloggio, dovendo ammettersi che, secondo l’id quod plerumque accidit, la presenza dell’assegnatario nell’alloggio possa non essere costante ed uniforme per motivi di studio, lavoro o malattia (C.d.S., sez. IV 21 agosto 2009, n. 4998)».

(estratto della sentenza)

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Aforismi giuridici
Contra legem.