Assegno protestato restituzione titolo

Assegno protestato: obbligo di restituzione del titolo al correntista ex art. 1829 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2008, n. 19587

Assegno protestato restituzione titoloAlle operazioni in conto corrente si applica il principio contenuto nell’art. 1829 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c., secondo cui l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo (salvo diversa volontà delle parti) si presume fatta con la clausola salvo incasso (o salvo buon fine “s.b.f.” o con riserva di verifica). In tale caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
Se il credito verso il terzo risulta da un titolo, quale un assegno bancario trasferito alla banca girataria per l’incasso, quest’ultima è tenuta, dunque, non soltanto a far levare il protesto, al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l’obbligo, discendente dal disposto del richiamato art. 1829 c.c., di restituire il titolo al correntista girante per l’incasso.
Per la banca non è dunque sufficiente la semplice comunicazione al correntista dell’avvenuto protesto, allo scopo si rende altresì necessaria la riconsegna del titolo in originale o, qualora non fosse possibile, in copia autentica, senza che il correntista sia tenuto a farne esplicita richiesta.

Sentenza integrale: Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2008, n. 19587

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