Assegno sociale reddito percepito

Assegno sociale: rileva il reddito effettivamente percepito e non quello nominale.

Cassazione civile, sez. lavoro, 18 marzo 2010, n. 6570

Assegno sociale reddito percepitoAssegno sociale: rileva il reddito effettivamente percepito. Il caso di un coniuge titolare di assegno di mantenimento e relativo diritto all’assegno sociale a fronte dell’accertata incapienza del coniuge divorziato.

Dispone l’art 3, 6 comma della L. n. 335/95 in materia assistenziale e previdenziale.
«Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale» .

Secondo la S.C. ai fini della percezione dell’ “assegno sociale” (in precedenza “pensione sociale”) rileva l’effettiva percezione di uno o più redditi in misura tale da superare le soglie previste dalla legge e non già la mera titolarità degli stessi.
Un’interpretazione diversa e di segno opposto a quella offerta dalla Corte - come sostenuto dall’INPS - contrasterebbe, infatti, con la stessa disposizione legislativa che, nel passaggio sopra evidenziato, testualmente dispone: “L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
È lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, è rilevante la concreta “percezione” del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva “percezione”, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell’assistito.
Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l’assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l’assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all’assegno sociale.
Nel caso di specie è stato respinto il ricorso dell’INPS ed accolto il controricorso di un coniuge titolare di un assegno divorzile di mantenimento tuttavia mai corrisposto per ragioni di accertata incapienza del coniuge divorziato e, come accertato dai giudici di merito, “verosimilmente non percepibile in futuro (salvi i necessari controlli sul reddito in sede di verifica periodica)”.
A fronte infruttuosa concreta attivazione dell’assistito per la riscossione di tale reddito i giudici d’appello avevano riconosciuto la spettanza del reclamato beneficio non considerando rilevante, ai fini di cui trattasi, la mera titolarità di tale reddito incompatibile, ritenendo necessario, come confermato nel giudizio di legittimità, ai fini della esclusione del beneficio, anche l’effettiva sua percezione.

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