Il Prefetto che disponga o consenta l’utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti d’istituto, nel caso di specie per accompagnamenti e viaggi della moglie, rischia la condanna per abuso d’ufficio.
La norma dell’art. 323 del codice penale punisce infatti “la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”.
In particolare la Corte rammenta come ai fini dell’integrazione del reato non rilevi la ridotta rilevanza economica e funzionale del vantaggio che l’indebito uso della vettura istituzionale abbia procurato, considerato in particolare l’utilizzo sporadico della stessa, giacché, fini del delitto ex art. 323 c.p., non rilevano le disfunzioni o l’entità del danno per la P.A., ma solo un (ingiusto) vantaggio patrimoniale procurato dall’agente a sé stesso od a terzi.
Sentenza integrale: Cassazione penale, sez. VI, 18 giugno 2009, n. 25537
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