Campeggio albergo durata contratto di locazione.

Gli immobili adibiti a campeggio non possono essere equiparati agli alberghi per quanto concerne la durata dei relativi contratti di locazione.

Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2009, n. 14537

Campeggio albergo durata contratto di locazione.«…è principio consolidato che gli immobili adibiti a campeggio non possono essere equiparati agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che, dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2 L. 326/1968, 1 ss. L. 326/1958, 6 L. 217/1983 e succ. mod., 11 L. 135/2001, 1 ss. L. reg. lig. 11/1982, emerge con chiarezza il tratto distintivo dell’attività alberghiera rispetto a qualsiasi altra attività diretta a fornire ospitalità, consistente nell’offrire un alloggio all’ospite in una struttura propria (v. per tutte Cass. 22.6.2004 n. 11600).
Ne consegue che non può essere definita come attività alberghiera quella di colui che offre all’ospite una porzione di terreno attrezzato dove sistemare una tenda, un caravan o una roulotte, come avviene nei campeggi e nei parchi vacanze». Ne consegue che non può essere definita come attività alberghiera quella di colui che offre all’ospite una porzione di terreno attrezzato dove sistemare una tenda, un caravan o una roulotte, come avviene nei campeggi e nei parchi vacanze».

(estratto della sentenza)

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