«L’allestimento non autorizzato di un campeggio all’interno di un parco integra il reato di cui agli artt. 11, comma 3, e 30, comma I, della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), poiché pone in pericolo quanto meno la flora del parco (Cass. sez. III, 17.12.2002, n. 42209, Zecca) e le medesime considerazioni - tenuto conto della coordinazione delle disposizioni normative (artt. 11 e 19 L. 394/91) - possono svolgersi in relazione ai territori ricompresi in un’area marina protetta, allorché si consideri che l’allestimento di un campeggio in territori siffatti, oltre ad incidere sulla flora degli stessi, è sicuramente idoneo anche a “compromettere le caratteristiche dell’ambiente”, nonché “i valori scenici e panoramici” e gli “equilibri ecologici” del sito».
(estratto della sentenza)
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