Campeggio area marina protetta reato

Allestimento di un campeggio in area marina protetta. Reato.

Cassazione penale, sez. III, 28 aprile 2010, n. 16473

Campeggio area marina protetta reato«L’allestimento non autorizzato di un campeggio all’interno di un parco integra il reato di cui agli artt. 11, comma 3, e 30, comma I, della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), poiché pone in pericolo quanto meno la flora del parco (Cass. sez. III, 17.12.2002, n. 42209, Zecca) e le medesime considerazioni - tenuto conto della coordinazione delle disposizioni normative (artt. 11 e 19 L. 394/91) - possono svolgersi in relazione ai territori ricompresi in un’area marina protetta, allorché si consideri che l’allestimento di un campeggio in territori siffatti, oltre ad incidere sulla flora degli stessi, è sicuramente idoneo anche a “compromettere le caratteristiche dell’ambiente”, nonché “i valori scenici e panoramici” e gli “equilibri ecologici” del sito».

(estratto della sentenza)

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