«La volontaria cancellazione dall’albo professionale del procuratore costituito non da luogo all’applicazione dell’art. 301 c.p.c., comma 1, e non determina quindi l’interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti (almeno in via diretta) dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (revoca della procura o rinuncia ad essa).
Infatti, la cancellazione volontaria dall’albo del difensore non può assolutamente essere equiparata alla morte o radiazione o sospensione del medesimo, essendo all’evidenza quest’ultimi eventi, a differenza del primo, indipendenti dalla volontà dell’interessato, che non può affatto interferire sulla loro realizzazione neppure sotto il profilo temporale» (Cfr. Cass. Civ. n. 8054 del 27.4.2004; e nn. 8783/93; 10693/94 e 13282/99. In senso contrario Cass. Civ. n. 12294/01).
(estratto della sentenza)
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Fortuitus casus est, qui nullo humano consilio praevideri potest.