Cancellazione elenchi protesti cambiari

Cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

Cassazione civile, sez. unite, 25 febbraio 2009, n. 4464

Cancellazione elenchi protesti cambiariA norma dell’art. 4 della Legge n. 77 del 1955 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), così come sostituito dall’art. 2 della L. 235 del 2000 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati - unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso - ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti di cui all’art. 3 bis del Decreto Legge 381 del 1995.
A tale scopo il debitore deve attivare un procedimento amministrativo di competenza del responsabile dirigente dell’ufficio protesti il quale provvede sull’istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa.
In caso di reiezione dell’istanza o di mancata decisione sulla stessa nel termine suddetto, il quarto comma del ridetto art. 4 L. 77/1955 prevede la possibilità di conseguire il medesimo effetto ricorrerndo all’autorità giudiziaria ordinaria e, più precisamente al Giudice di Pace.
In ogni caso il debitore che chiede la cancellazione deve dimostrare l’avvenuto pagamento mediante la produzione “del titolo quietanzato e dell’atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento,nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5”. Il giudice non può ammettere e ritenere sufficiente una prova diversa da quella espressamente prevista dalla legge.
In definitiva la Corte ha affermato che è riconosciuto al soggetto che ha provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati un diritto soggettivo, pieno ed incondizionato, ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti.
Fermo restando, in linea generale, il divieto per il giudice ordinario di usurpare l’esercizio di una potestà pubblica, nonché di sostituirsi all’amministrazione nell’emanare un atto amministrativo ovvero nell’eliminarlo, non è possibile escludere che la legge in determinati settori, o con riferimento a specifiche attività - come nel caso di cui all’art. 2 della L. n. 235 del 2000 - attribuisca al G.O. il compito di attuare la tutela giurisdizionale piena e completa del diritto soggettivo leso dal provvedimento amministrativo,attraverso non soltanto la disapplicazione, ma anche la sua diretta caducazione, di regola riservata al giudice amministrativo.

Sentenza integrale: Cassazione civile, sez. unite, 25 febbraio 2009, n. 4464

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