Confisca urbanistica lottizzazione abusiva

Lottizzazione abusiva, confisca urbanistica e confisca penale.

TAR Puglia Bari, sez. II, 12 gennaio 2012, n.151

Confisca urbanistica lottizzazione abusivaLa cosiddetta confisca urbanistica ai sensi dell’art. 44, secondo comma d.P.R. 380/2001 (la cui statuizione è stata testualmente mutuata dall'art. 19 della legge 47/1985) consegue alla sentenza penale definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva. Con essa il giudice penale dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite che, per effetto della stessa, sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
Si tratta di un istituto ontologicamente diverso da quello della confisca così come disciplinata dall’art. 240 del Codice Penale essenzialmente perché i terreni abusivamente lottizzati e le opere realizzate sugli stessi, che sono oggetto della confisca speciale obbligatoria prevista dalla legislazione urbanistica, vengono acquisiti al patrimonio immobiliare del Comune, anziché al patrimonio statale come avviene per la confisca codicistica.
Non solo, la confisca urbanistica, avente natura di sanzione amministrativa ancorché applicata dal giudice penale, è obbligatoria e prescinde dalla condanna avendo a presupposto soltanto l’accertamento giurisdizionale della lottizzazione abusiva, anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla irrogazione della pena.
Inoltre, a differenza della confisca codicistica, la confisca urbanistica, avendo natura reale e non personale, deve essere disposta anche in danno di terzi estranei al reato, i quali, se in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile. (sul carattere reale della sanzione urbanistica (ex multis Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2010, n. 34882, Cass. pen. , sez. III, 7 luglio 2004, n. 38728, Cass. pen. Sez, III 26 marzo 2001)».

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