Tribunale dell’Unione europea, 15 giugno 2010, T 177-07
Il contributo italiano concesso per l’acquisto o la locazione di decoder digitali terrestri costituisce un aiuto di Stato e deve essere recuperato. La misura non è neutra dal punto di vista tecnologico e attribuisce alle emittenti digitali terrestri un vantaggio indiretto a danno delle emittenti satellitari.
Nell’ambito del processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, avviato in Italia nel 2001 e che prevede il passaggio definitivo al sistema digitale entro il novembre del 2012, la legge finanziaria del 2004 aveva previsto un contributo pubblico di 150 euro per ogni utente che avesse acquistato o locato un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri. Lo stesso aiuto veniva rifinanziato, nel 2005, per un importo ridotto a 70 euro. Il limite di spesa del contributo ammontava, per ogni anno, a 110 milioni di euro.
A seguito di denunce presentate da emittenti satellitari (in particolare, Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl), la Commissione avviava un procedimento formale di indagine e, nel 2007, qualificava il contributo come aiuto di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi di televisione a pagamento, in particolare servizi «pay per view», nonché di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento. A suo parere, ancorché il passaggio alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, il contributo risultava sproporzionato e non evitava inutili distorsioni inutili della concorrenza. Infatti, non applicandosi ai decoder digitali satellitari, la misura non era tecnologicamente neutra. La decisione imponeva all’Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell’aiuto e dei relativi interessi.
La società Mediaset SpA, emittente di programmi digitali terrestri, ha proposto il presente ricorso al fine di ottenere l’annullamento della decisione.
Nella sentenza pronunciata in data odierna il Tribunale ha respinto il ricorso in toto.
In primo luogo, il Tribunale conferma che la misura consentiva alle emittenti digitali terrestri e agli operatori via cavo, fra cui la Mediaset, di godere di un vantaggio rispetto alle emittenti satellitari.
Infatti, per poter beneficiare del contributo, era necessario acquistare o prendere in locazione un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri, ragion per cui un consumatore che avesse optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali satellitari, non avrebbe potuto beneficiarne. Il contributo non rispondeva, quindi, al requisito della neutralità tecnologica. Inoltre la misura ha incitato i consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre e, allo stesso tempo, ha consentito alle emittenti digitali terrestri di consolidare la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio e di fidelizzazione della clientela. La riduzione automatica del prezzo derivante dal contributo era parimenti tale da incidere sulle scelte dei consumatori attenti ai costi.
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la misura, i cui beneficiari diretti erano i consumatori finali, abbia implicato un vantaggio indiretto per gli operatori del mercato della televisione digitale, quali la Mediaset. Il Trattato vieta gli aiuti di Stato senza distinguere a seconda che i vantaggi relativi siano concessi in modo diretto o indiretto. La giurisprudenza ha peraltro ammesso che un vantaggio direttamente conferito a talune persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente imprese può costituire un vantaggio indiretto e, di conseguenza, un aiuto di Stato per altre persone fisiche o giuridiche che siano imprese.
In terzo luogo, il Tribunale ritiene che il carattere selettivo della misura abbia prodotto una distorsione della concorrenza tra emittenti digitali terrestri e emittenti satellitari. Infatti, sebbene tutte le emittenti satellitari avrebbero potuto beneficiare della misura offrendo decoder «ibridi» (con tecnologia al tempo stesso terrestre e satellitare), ciò avrebbe implicato per le medesime un costo supplementare che avrebbero dovuto ripercuotere sul prezzo di vendita ai consumatori.
La Mediaset ha sostenuto che l’obiettivo perseguito dal contributo consisteva nel porre rimedio ad una disfunzione del mercato in cui, a causa di un problema di coordinamento tra gli operatori, lo sviluppo della radiodiffusione era ostacolato. A tal riguardo, il Tribunale rileva che il carattere vincolante della data prevista per il passaggio al sistema digitale, spingendo le emittenti già attive sul mercato a sviluppare nuove strategie commerciali, era idoneo a risolvere tale problema, ragion per cui il contributo non era necessario. In ogni caso, anche ammesso che la misura fosse necessaria e proporzionata per rimediare alle disfunzioni del mercato, resta il fatto che tale circostanza non avrebbe potuto giustificare l’esclusione delle emittenti satellitari dal beneficio.
La Mediaset ha inoltre affermato di aver nutrito legittimo affidamento nella coerenza della misura con la politica di promozione del sistema di diffusione digitale condotta dalla Commissione, descritta in una comunicazione del 2004, che definisce i contributi diretti ai consumatori quali misure idonee ad incentivare l’acquisto di decoder che consentano l’interattività e l’interoperabilità. A tal riguardo, il Tribunale rileva che tale comunicazione indicava espressamente che i contributi dovevano essere neutri dal punto di vista tecnologico, notificati alla Commissione e compatibili con le regole applicabili agli aiuti di Stato. Pertanto, un operatore economico diligente avrebbe dovuto sapere non solo che la misura non era neutra dal punto di vista tecnologico, ma anche che essa non era stata notificata alla Commissione e non era stata autorizzata.
Infine, la Mediaset ha invocato la violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla difficoltà, se non dall’impossibilità, di determinare, ai fini del calcolo delle somme da recuperare, da un lato, il numero di telespettatori supplementari attirati dall’offerta di televisione a pagamento e, dall’altro, la quantificazione dell’aiuto e degli interessi.
Il Tribunale rammenta che nessuna norma impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto da restituire. Il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune dev’essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale e spetterà al giudice nazionale, laddove venga adito, pronunciarsi sull’importo dell’aiuto.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 28 luglio 2011, C. 403-10 (Mediaset SpA / Commissione)
Mediaset ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte ricorda oggi che, ai fini della valutazione della selettività di una misura, occorre accertare se essa implichi un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre collocate in analoga situazione di fatto e giuridica. Il Tribunale ha rilevato correttamente che i contributi di cui trattasi hanno spinto i consumatori all’acquisto di decoder digitali terrestri, limitando i costi per le emittenti televisive digitali terrestri le quali hanno potuto, in tal modo, consolidare la loro posizione sul mercato rispetto ai nuovi concorrenti.
La Corte conferma inoltre che il Tribunale ha correttamente affermato che un aiuto di cui i beneficiari diretti siano i consumatori può nondimeno costituire un aiuto indiretto agli operatori economici, quali le emittenti televisive in questione. Giustamente il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento della Mediaset secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza di un collegamento tra il contributo e le emittenti di cui trattasi.
La Corte condivide altresì il ragionamento del Tribunale secondo cui l’elemento di selettività basato sulle caratteristiche tecnologiche, che favorisce la tecnologia digitale terrestre rispetto a quella satellitare, ha comportato una distorsione della concorrenza, ragion per cui la misura di cui trattasi è incompatibile con il mercato comune.
La Corte risponde poi agli argomenti dedotti dalla Mediaset secondo cui la decisione della Commissione non avrebbe consentito di stabilire una metodologia adeguata ai fini del calcolo delle somme che Mediaset era tenuta a rimborsare sulla base del vantaggio indirettamente ottenuto, la cui determinazione spettava al giudice nazionale. A parere della Mediaset, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, segnatamente perché avrebbe omesso di verificare, a tal riguardo, l’applicazione del principio della certezza del diritto.
La Corte conferma, tuttavia, che correttamente il Tribunale ha affermato che il diritto dell’Unione non impone alla Commissione di fissare l’importo esatto dell’aiuto da restituire. Al contrario, è sufficiente che la decisione della Commissione consenta al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessiva, tale importo secondo le modalità previste dall’ordinamento nazionale.
La Corte rammenta, infine, che l’obbligo per le autorità nazionali di calcolare l’importo preciso degli aiuti da recuperare deriva dall’obbligo di leale cooperazione che vincola reciprocamente la Commissione e gli Stati membri nell’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Correttamente il Tribunale ha quindi affermato che spetterà al giudice nazionale, laddove venga adito, fissare l’importo dell’aiuto da recuperare sulla base delle indicazioni delle modalità di calcolo fornite dalla Commissione.
Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione della Mediaset.
Ufficio stampa Corte di Giustizia CE
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