Il D.M. 10/9/2010 che, nel dettare la misura di mitigazione della
distanza di mt. 200 dell’impianto eolico dalle unità abitative, ne
specifica la connotazione indicandole in quelle “munite di abitabilità,
regolarmente censite e stabilmente abitate” ha escluso dal rispetto
delle distanze, in quanto non meritevoli di protezione, i fabbricati
che, per abusività costruttive o per diversi profili d’irregolarità, non
sono suscettibili di abitabilità per carenza di conformità alla
normativa disciplinante il corretto uso del territorio.
Sentenza integrale: TAR Campania Salerno, sez.II, 5 marzo 2012, n.433
Ultima ratio regum.