Cacciare in un’area appartenente al territorio di un parco nazionale, benché la stessa non sia contrassegnata da apposite tabelle dalle quali si evinca il vincolo posto a tutela dell’area medesima, costituisce reato non potendosi applicare alcuna esimente. Ed infatti per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessita di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell’art. 5 cod. pen., l’ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area protetta, stante 1’irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare.
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