Eccesso velocita percezione soggettiva agente accertatore

Eccesso di velocità: per la validità della multa può non bastare la percezione soggettiva dell’agente accertatore.

Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 2009, n. 22891

Eccesso velocita percezione soggettiva agente accertatoreLa sola percezione soggettiva dell’agente accertatore, senza alcun elemento di riscontro, non è sufficiente per considerare valido il verbale in cui si contesta l’eccesso di velocità (segnatamente la contestazione nel caso di specie attiene alla violazione dell’art. 142 del Codice della Strada in base al quale “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”).
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 22891/2009 respingendo i ricorsi dei Ministeri della Difesa e dell’Interno avverso la sentenza del giudice di pace che già aveva accolto l’impugnazione del verbale da parte di un automobilista multato per aver guidato a velocità pericolosa nonché senza fari accesi, fuori dal centro abitato e senza cintura di sicurezza.
La serie di infrazioni era stata rilevata da un agente che si trovava a bordo della sua auto di servizio. Il giudice di pace ha ritenuto però inattendibile l’accertamento relativo all’eccesso di velocità accogliendo l’opposizione relativa all’infrazione dell’art. 142 del Codice della Strada in quanto l’affermazione di responsailitò era basata solo su dati presuntivi, rappresentati dalla sola percesizone soggettiva dell’agente accertatore, senza alcun elemento oggettivo che consentisse un successivo riscontro.

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