L’esecuzione di una decisione certificata che disponga il ritorno del minore non può essere negata, né a causa di una decisione emanata successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione, né adducendo un mutamento delle circostanze sopravvenuto dopo la sua emanazione. Detta decisione ha efficacia esecutiva qualora non sia preceduta da una decisione definitiva sul diritto di affidamento del minore.
Il regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201) dispone che, in caso di illecito trasferimento di un minore, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui quest’ultimo aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento. Tuttavia, tale competenza può essere trasferita al giudice di un altro Stato membro in certi casi specifici, tra l’altro quando il minore ha soggiornato in quest’altro Stato membro per almeno un anno, si è integrato nel nuovo ambiente e il giudice inizialmente competente ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.
Ai sensi di tale regolamento, la decisione che prescrive il ritorno del minore, emanata dal giudice competente, è esecutiva. Il regolamento prevede altresì una procedura di certificazione di tali decisioni.
La Corte sottolinea che il sistema istituito dal regolamento si impernia sul ruolo centrale conferito al giudice competente e che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro devono fondarsi sul principio della fiducia reciproca, dovendo pertanto i motivi di non riconoscimento essere limitati al minimo indispensabile. Essa rileva inoltre che il regolamento mira a dissuadere dal commettere sottrazioni di minori tra Stati membri e, in caso di sottrazione, ad ottenere che il ritorno del minore sia effettuato al più presto. Ne consegue che il trasferimento illecito di un minore non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto.
In tale contesto, la Corte dichiara che solo una decisione definitiva, adottata sulla scorta di una disamina completa dell’insieme degli elementi pertinenti, con la quale il giudice competente si pronuncia sulla disciplina dell’affidamento del minore, disciplina che non sia più soggetta ad altre decisioni amministrative o giudiziarie, può avere l’effetto di trasferire la competenza a un altro giudice. Qualora infatti una decisione provvisoria dovesse comportare la perdita di competenza in ordine alla questione dell’affidamento del minore, il giudice competente dello Stato membro della residenza abituale anteriore potrebbe essere dissuaso dall’adottare una siffatta decisione provvisoria, e ciò quand’anche essa fosse necessaria per tutelare gli interessi del minore.
La Corte dichiara poi che una decisione del giudice competente, certificata in conformità del regolamento e che disponga il ritorno del minore, ha efficacia esecutiva anche qualora non sia preceduta da una decisione definitiva sul diritto di affidamento del minore. A questo proposito la Corte ricorda che, al fine di non ritardare il ritorno di un minore illecitamente trasferito, una decisione di questo genere gode dell’autonomia procedurale.
La Corte aggiunge che la correttezza di tale impostazione emerge anche dall’esame della presente fattispecie. Il decreto del giudice italiano che ha disposto il ritorno della minore si fonda infatti sulla considerazione che i rapporti tra la bambina e il padre si sono interrotti. Risponde pertanto al superiore interesse della minore che tali rapporti siano ripristinati e che, nei limiti del possibile, sia anche assicurata la presenza della madre in Italia, affinché i rapporti della bambina con entrambi i genitori, nonché le competenze genitoriali e la personalità di questi ultimi siano esaminati approfonditamente dai competenti servizi italiani prima dell’adozione di una decisione definitiva sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale.
Infine, la Corte dichiara che l’esecuzione di una decisione certificata che abbia disposto il ritorno del minore, non può essere negata a causa di una decisione emanata successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione.
L'esecuzione non può parimenti essere negata nello Stato membro di esecuzione adducendo che, a causa di un mutamento delle circostanze sopravvenuto dopo l'emanazione della decisione certificata, essa potrebbe ledere gravemente il superiore interesse del minore.
A questo proposito la Corte ricorda che il regolamento delinea una netta ripartizione di competenze tra i giudici dello Stato membro d’origine e quelli dello Stato membro di esecuzione, al fine di assicurare un rapido ritorno del minore. Il giudice richiesto non può che constatare l’efficacia esecutiva della decisione. Le questioni concernenti la fondatezza della decisione nonché un eventuale mutamento delle circostanze possono essere sollevate unicamente dinanzi al giudice competente dello Stato membro d’origine.
Ufficio stampa Corte di Giustizia CE
Sentenza integrale: Corte di Giustizia UE, 1 luglio 2010, C. 211-10
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