Fattura iva compensazione

In caso di compensazione la fattura ai fini iva va emessa nella data dell’accordo.

Cassazione civile, sez. V trib., 30 giugno 2010, n. 15441

Fattura iva compensazioneNella definizione di un rapporto commerciale di dare-avere in via di compensazione legale tra i reciproci debiti ovvero estinguendo l’obbligazione con forma diversa dal pagamento, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3, per cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, la relativa fattura ai fini iva deve essere emessa alla data in cui, per effetto dell’accordo raggiunto dalle parti, si verifica l’estinzione del credito (cfr. Cass. civ, n. 6120/2009).

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Nisi caste saltem caute.