Nella definizione di un rapporto commerciale di dare-avere in via di compensazione legale tra i reciproci debiti ovvero estinguendo l’obbligazione con forma diversa dal pagamento, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3, per cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, la relativa fattura ai fini iva deve essere emessa alla data in cui, per effetto dell’accordo raggiunto dalle parti, si verifica l’estinzione del credito (cfr. Cass. civ, n. 6120/2009).
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