Fede privilegiata verbale guida pericolosa

Il verbale di contestazione di guida pericolosa non ha fede privilegiata.

Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2010, n. 15108

Fede privilegiata verbale guida pericolosaIl verbale di accertamento per guida pericolosa ex art. 141 C.d.S. è il portato di un giudizio dell’agente accertatore il quale rileva e valuta la pericolosità della condotta di guida in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico nonché di ogni altra circostanza. Ne consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata riconosciuta dall'art. 2700 c.c. all’atto pubblico che «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».
Ciò che avviene alla presenza del pubblico ufficiale - e che può essere attestato con fede privilegiata - è il solo il transito del veicolo e non la pericolosità della condotta di guida che resta soggetta al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione e può essere contrastata anche con mezzi istruttori ordinari.

Sentenza integrale: Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2010, n. 15108

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