Il verbale di accertamento per guida pericolosa ex art. 141 C.d.S. è il portato di un giudizio dell’agente accertatore il quale rileva e valuta la pericolosità della condotta di guida in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico nonché di ogni altra circostanza. Ne consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata riconosciuta dall'art. 2700 c.c. all’atto pubblico che «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».
Ciò che avviene alla presenza del pubblico ufficiale - e che può essere attestato con fede privilegiata - è il solo il transito del veicolo e non la pericolosità della condotta di guida che resta soggetta al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione e può essere contrastata anche con mezzi istruttori ordinari.
Sentenza integrale: Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2010, n. 15108
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