Di notte (più precisamente “da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere”, per usare la terminologia esatta del Codice della Strada) deve ritenersi possibile l’uso congiunto dei fari fendinebbia e di quelli anabbaglianti.
L’art. 153 del Codice, infatti, vieta l’utilizzazione contemporanea di fendinebbia ed anabbaglianti o fari di profondità solo durante la guida diurna. Dispone testualmente il secondo comma dell’articolo richiamato “Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori”.
Così argomentano i giudici della Corte sul punto ed, in paticolare circa l’utilizzo dei fendinebbia in orario notturno:
«dalle disposizioni ora richiamate, emerge chiaramente come il legislatore non abbia preso in considerazione, stabilendo un apposito divieto, la fattispecie oggetto di contestazione nel giudizio di opposizione: l’uso dei fari fendinebbia contestualmente ai fari anabbaglianti in orario notturno.
La prescrizione di cui al comma 2, invero, si riferisce esclusivamente al caso in cui l’uso dei fendinebbia avvenga di giorno e la formulazione della disposizione facoltizza il conducente, nelle condizioni ivi previste, a “sostituire” i proiettori anabbaglianti o quelli di profonditi con i fari fendinebbia. Nulla autorizza invece a ritenere che la prescrizione di uso alternativo delle due tipologie di strumenti luminosi operi anche di notte».
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