La Cassazione con la sentenza in esame riconosce all’indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, con la precisazione che tale indennità è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest’ultimo, quando l’adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile, al risarcimento del danno, coincidente con la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo, fatti salvi eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psico-fisiche.
Tale emolumento è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 CC e non già a quella quinquennale ex art. 2947 CC concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità aquiliana.
Sentenza integrale: Cassazione civile, sez. lavoro, 11 maggio 2011, n. 10341
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Dedisse intelligendus est etiam is, qui permutavit vel compensavit.