Il soggetto che richiede la protezione internazionale (asilo) non deve necessariamente provare di essere minacciato personalmente. Il grado di violenza indiscriminata nel paese di origine, come nel caso di un conflitto bellico in corso, può eccezionalmente essere sufficiente perché le autorità competenti decidano che un civile in caso di rimpatrio correrebbe un rischio effettivo di subire minacce gravi e individuali.
La direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, ha come obiettivo principale, da un lato, garantire che tutti gli Stati applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altro, assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.
Il giudice a quo intende stabilire se le disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che l’esistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del soggetto che richiede la protezione sussidiaria sia subordinata alla condizione che questi fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione.
La Corte osserva che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva , che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare.
Infatti, viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all’origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.
A questo proposito, occorre precisare che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.
Inoltre, la Corte aggiunge che al momento dell’esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto:
– dell’estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell’effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e
– dell’esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subìto minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato.
Pertanto, le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate come segue:
– l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
– l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Ufficio stampa Corte di Giustizia CE
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