ICI privilegio beni mobili 2752 cc

Il privilegio sui beni mobili ex art. 2752 c.c. deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Cassazione civile, sez. unite, 17 maggio 2010, n. 11930

ICI privilegio beni mobili 2752 cc«Le norme del cod. civ. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e soprattutto dalla “causa” del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Con la conseguenza che il privilegio generale sui mobili istituito dall’art. 2752 c.c., sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931».

(estratto della sentenza)

Sentenza integrale: Cassazione civile, sez. unite, 17 maggio 2010, n. 11930

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