Gli Stati membri possono stabilire, in linea di principio, limiti massimi per le emissioni acustiche misurate al suolo, che le compagnie aeree devono rispettare quando sorvolano aree situate in prossimità di un aeroporto. Tuttavia, se la legislazione nazionale ha l'effetto di obbligare le compagnie aeree a rinunciare all'esercizio della loro attività economica, essa può essere adottata solo nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione.
Al fine di ridurre i rumori molesti provocati dagli aerei negli aeroporti dell'Unione, la direttiva 2002/30 - che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità - autorizza gli Stati membri ad adottare restrizioni denominate «restrizioni operative». Esse sono consentite solo in caso di superamento dei livelli acustici certificati, livelli che vanno misurati alla fonte - ossia, presso lo stesso aereo.[…]
Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda preliminarmente che, per affrontare il problema dei rumori molesti provocati dagli aerei, l'Unione ha adottato il metodo dell'approccio equilibrato. Quest'ultimo - definito dall'International Civil Aviation Organisation (ICAO) - si articola in quattro elementi essenziali e richiede un'attenta valutazione delle diverse soluzioni possibili per attenuare le emissioni acustiche, in particolare la riduzione alla fonte del rumore prodotto dagli aerei, la pianificazione e gestione del territorio, le procedure operative per l'«abbattimento del rumore» e le restrizioni operative.
Quest'approccio equilibrato presuppone che le restrizioni operative possono essere ammesse solo quando ogni altra misura di gestione del rumore non abbia consentito di raggiungere gli obiettivi della direttiva.
A questo proposito, la Corte giudica che una «restrizione operativa», ai sensi della direttiva, costituisce una misura di divieto, assoluto o temporaneo, di accesso di un aereo a un aeroporto di uno Stato membro dell'Unione.
Pertanto, una normativa ambientale […] che impone limiti massimi alle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati quando si sorvolano aree situate in prossimità dell'aeroporto, non costituisce, in quanto tale, una «restrizione operativa» dal momento che essa non vieta l'accesso all'aeroporto interessato.
In ogni caso, la Corte precisa che, sebbene l'applicazione di un metodo consistente nel misurare, a livello del suolo, il rumore prodotto da un aeromobile in volo possa rientrare nella cornice dell'approccio equilibrato, non si può però escludere che una normativa ambientale […] a causa del contesto economico, tecnico e giuridico pertinente possa produrre gli stessi effetti di un divieto di accesso all'aeroporto. Ebbene, qualora risulti che i limiti imposti da una normativa nazionale sono talmente restrittivi da finire per obbligare in concreto i gestori di compagnie aeree a rinunciare all'esercizio della loro attività economica, una siffatta normativa equivarrebbe a un divieto di accesso e costituirebbe, di conseguenza, una «restrizione operativa», ai sensi della direttiva 2002/30. Pertanto, una normativa del genere dovrebbe essere adottata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva.
Ufficio stampa Corte di Giustizia CE
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Remissio pignoris.