Locazione comune gara

Nullo il contratto di locazione stipulato dal Comune senza una previa procedura di gara.

TAR Abruzzo Pescara, 5 novembre 2008, n. 878

Locazione comune garaÈ illegittimo l’affidamento in locazione di un locale di proprietà del Comune in via diretta ovvero senza esperire alcuna procedura concorrenziale che consenta a tutti i potenziali aspiranti di esprimere la propria offerta ed, al contempo, all’amministrazione di individuare quella migliore.
Non solo l’art. 27 del d.lgs. 16.4.2006, n. 163 (Codice degli appalti), stabilisce espressamente che ”l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità” ma è principio di ordine generale quello secondo cui, anche in assenza di specifica disposizione normativa che imponga l’adozione di procedure concorrenziali per la selezione del contraente privato, l’Amministrazione deve osservare i fondamentali canoni di trasparenza ed imparzialità.
A tali principi fondamentali, propri dell’ordinamento comunitario, non si sottrae l’ipotesi di specie di contratto c.d. “attivo”, che procura cioè un’entrata al Comune costituita dai canoni di locazione.
Rammenta il Collegio come, in forza della Comunicazione della Commissione europea del 12.4.2000, richiamata e valorizzata dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 945 del 1.3.2002, i principi dell’evidenza amministrativa vanno applicati, in misura proporzionata alla fattispecie, anche laddove difettino specifiche disposizioni che regolino puntualmente ed impongano l’espletamento di una procedura di gara.

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