È stata dichiarata l’incostituzionalità, per eccesso di delega legislativa, dell’art. 245, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), nella parte in cui stabilisce che “Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore”.
La Corte costituzionale ha ritenuto il comma terzo denunciato in contrasto con l’art. 76 della Costituzione, avendo il Governo disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega di cui all’art. 15 della legge n. 273 del 2002, ovvero non strumentale al “riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale”.
La Corte Costituzionale, in precedenza, con sentenza 24 aprile 2008, n. 112, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte in cui stabiliva la devoluzione alla cognizione delle sezioni dei tribunali, specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, delle controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del Codice, anche se il giudizio di primo grado fosse iniziato e si fosse svolto secondo le norme precedentemente in vigore.
Sentenza integrale: Corte Costituzionale, 30 aprile 2009, n. 123
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Votum captandae mortis.