In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notizia del compimento delle formalità e del deposito del plico notificato va comunicata all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Sulla scorta di un precedente intervento molto chiaro in materia della Corte Costituzionale (sentenza n. 346/98 che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. art. 8, comma 2 L. n. 890/1982) la Cassazione rammenta che «in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione, del compimento delle formalità e del deposito del piego va data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento».
Qualora il suddetto iter non sia rispettato anche la ricezione del plico da parte del figlio convivente - per giunta nella specie effettuata fuori dalla comune abitazione - non corrisponde alla legale conoscenza del plico medesimo da parte del destinatario.
Sentenza integrale: Cassazione penale, sez. I, 28 novembre 2011, n. 44020
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