L’interpretazione di un contratto di assicurazione contro i danni va effettuata, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra l’ammontare del premio dovuto dall’assicurato ed il contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore. Ne deriva che la determinazione del premio di polizza ha un valore necessariamente nel determinare il limite massimo dell’obbligazione risarcitoria facente capo all’assicuratore.
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Unus ex dominis communium aedium servitutem imponere non potest.