Omissione lavori edifici rovina sequestro preventivo crollo

Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. La Cassazione conferma il sequestro preventivo di immobili a rischio crollo.

Cassazione penale, sez. I, 14 ottobre 2009, n. 40034

Omissione lavori edifici rovina sequestro preventivo crolloLa Cassazione nella sentenza epigrafata, successiva ai disastrosi fatti di Messina (est. 30 settembre – dep. 14 ottobre 2009), si mostra rigorosa contro gli abusi edilizi e comunque contro le situazioni di pericolo che possano preludere al crollo degli edifici o allo smottamento delle aree su cui insistono.
Confermato nel caso di specie il sequestro preventivo di alcuni fabbricati affinché il reato contravvenzionale contestato di “omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina” di cui all’art. 677 c.p. venisse portato ad ulteriori conseguenze.
Individuato il fumus commissi delicti nella circostanza che i beni immobili sequestrati erano la causa dell’evento franoso per le modalità con le quali erano stati costruiti e per la mancanza di fognature e di sistemi di filtraggio dell’acqua, e nel fatto che l’omessa esecuzione dei lavori, necessari per il drenaggio del terreno, determinava il concreto pericolo dell’estendersi del fenomeno franoso e della rovina degli edifici con conseguente pericolo per le persone circolanti in prossimità delle case.
Quanto al periculum in mora è stato ravvisato nella circostanza che la libera disponibilità del bene avrebbe consentito l’utilizzazione delle aree di proprietà ed il pericolo concreto che ulteriori smottamenti o la rovina degli edifici potesse coinvolgere persone.

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Aforismi giuridici
Etsi contractus, tamen voluit.