L’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo (o anche di un semplice preavviso) relativo a crediti che non siano di natura tributaria va proposta sempre davanti al tribunale, competente ratione materiae in virtù della natura esecutiva del provvedimento.
Parimenti le controversie in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie soltanto nel caso in cui l’iscrizione sia stata effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse (cfr . Cass. 2009/6594).
Sentenza integrale: Cassazione civile, sez. unite, 12 ottobre 2011, n. 20931
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Vitiatur et vitiat.