«I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (nella specie dall’art. 2 legge n. 122 del 1989 - cd legge Tognoli), non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato, conseguentemente l’originario proprietario-costruttore dell’edificio può legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo».
(estratto della sentenza)
Sentenza integrale: Cassazione civile, sez. II, 3 febbraio 2012, n. 1664
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