La posticipazione, sia pure concordata con il proprietario, della data di rilascio dell’immobile condotto in locazione (nella fattispecie di soli di sette giorni) non avrebbe esclude che il conduttore debba pagare per tale frazione temporale il corrispettivo dell’occupazione.
Il conduttore di un immobile è gravato, tra le altre obbligazioni principali, dell’obbligo di corrispondere il canone in favore del locatore anche per un periodo limitato di occupazione dell’immobile, a nulla rilevando l’eventuale intervenuta concorde fissazione della data di rilascio.
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