Procedimento disciplinare avvocati documenti 213 cpc

Avvocati: acquisizione di documenti nel procedimento disciplinare in applicazione dell’art. 213 c.p.c.

Cassazione civile, sez. unite, 4 maggio 2010, n. 10692

Procedimento disciplinare avvocati documenti 213 cpc«È orientamento pacifico (Cass., sez. un., n. 10995/2006, 20469/2005 1988/1998)che nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità dì applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
Ora, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l’art. 213 c.p.c., a mente del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d’ufficio dal giudice.
Né è possibile dare alle espressioni utilizzate dalla citata disposizione un’interpretazione che escluda la possibilità di richiedere informazioni e documenti all’amministrazione della giustizia, che non v’è motivo di escludere dall’ampia nozione di amministrazione pubblica (Cass., sez. IV, 12 marzo 2008, D’innocente)»

(estratto della sentenza)

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