Anche in caso di richiesta di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) - struttura precedentemente denominata Centro di Permanenza Temporanea (CPT) - così come previsto per l’applicazione della misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, è necessario che nel relativo procedimento sia sentito l’interessato e che lo stesso venga assistito da un difensore tempestivamente avvertito.
Tanto ha stabilito la Suprema Corte, con una pronuncia inedita sul punto, in rifermento sia alla proroga del trattenimento prevista dall’art. 14, comma 5 del d.lgs. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che nell’ipotesi di cui all’art. 21, comma 2 del d.lgs. 25/2008 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” ovvero qualora il prolungarsi del trattenimento si renda necessario per consentire l’esame della domanda di asilo.
La partecipazione necessaria del difensore e l’audizione dell’interessato, previste esplicitamente dall’art. 14, comma 4 del d.lgs n. 286/1998 per il primo trattenimento, devono essere assicurate anche per la decisione sulla richiesta di proroga, attraverso una lettura costituzionalmente orientata del successivo comma quinto che pur non reiterandole espressamente, le contiene implicitamente, atteso che l’opposta interpretazione determinerebbe una lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Si legge nel corpo motivazionale della sentenza “…sarebbe di solare evidenza la incostituzionalità della lettura della norma sulla proroga che facesse di essa un meccanismo di controllo officioso della richiesta, al di fuori delle garanzie della difesa nel regolare contraddittorio e con possibilità di audizione dell’interessato” e ancora “L’incidenza evidente di tal interpretazione sull’art. 24 Cost. si accoppierebbe ad una macroscopica disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ove si riservasse il pieno contraddittorio e l’adeguata difesa alla verifica delle condizioni di accesso alla misura e si affidasse al singolare colloquio cartaceo tra Amministrazione e giudice di pace il controllo della permanenza e dell’aggravamento delle condizioni autorizzanti la protrazione del vincolo”.
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