La mera pubblicazione sul proprio sito internet degli annunci di alcune donne dedite alla prostituzione non integra reato di sfruttamento di tale attività.
Se il giudice p aveva condannato il ricorrente per aver tollerato che sul suo sito venissero pubblicati annunci “prodromici” alla prostituzione, mettendo così in atto un’azione volta ad agevolare l’attività delle “escort” i giudici della Cassazione correggono il tiro, equiparando tali inserzioni online a quelle che campeggiano su molti quotidiani.
Diverso sarebbe stato il caso – spiega la Cassazione – di fattiva collaborazione tra tale soggetto e le prostitute, volta ad allestire le pubblicità delle donne ritraendole in pose erotiche o favorendo contatti con i clienti. Mentre nessuna di queste attività è stata compiuta, essendosi limitato il ricorrente a ricevere gli annunci delle prostitute, “svolgendo un semplice servizio in favore di queste e non della prostituzione”.
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Manu militari.