Rifiuto alcoltest confisca veicolo sanzione penale accessoria

Rifiuto dell’alcol-test: la confisca del veicolo ha natura di sanzione penale accessoria.

Cassazione penale, sez. unite, 18 giugno 2010, n. 23428

Rifiuto alcoltest confisca veicolo sanzione penale accessoriaIn tema di guida in stato di ebbrezza, le Sezioni Unite, componendo il contrasto interpretativo, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista dall’art. 186 del Codice della Strada in caso di condanna per il reato contravvenzionale del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoli metrici (art. 186, 7 comma C.d.S.), così come la confisca prevista per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, 2 comma C.d.S.) ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, ai sensi dell’art. 2 c.p. non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore delle norme che l’hanno introdotta.
«La interpretazione letterale delle norme e la ratio legis consentono, infatti, di delineare con precisione i contorni dell’istituto della confisca disciplinato dall’art. 186 C.d.S., e di ritenere in primo luogo la natura penale della confisca prevista dal predetto art. 186 C.d.S., comma 2, e, conseguentemente, di attribuire identica natura alla confisca prevista dal comma 7, di tale articolo per la completa parificazione del trattamento sanzionatorio tra l’ipotesi più grave della guida in stato di ebbrezza ed il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest che il legislatore ha voluto stabilire.
[…]
La norma in questione stabilisce, come si è già notato, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2.
La natura penale della confisca risulta evidente non solo per la espressione letterale usata, non essendo stata essa qualificata esplicitamente dal legislatore come amministrativa, ma anche perché il riferimento all’art. 240 c.p., che disciplina in generale le ipotesi di confisca penale, non consente dubbi in proposito.
Del resto bisogna ricordare che nessuna disposizione del codice della strada configura le condotte di guida in stato di ebbrezza o di rifiuto degli accertamenti alcolimetrici anche come illeciti amministrativi; le uniche sanzioni previste per tali condotte risultano quelle penali contenute nei commi secondo e settimo dell’art. 186 C.d.S..
Pertanto ove mai si dovesse considerare la confisca da tali disposizione prevista come amministrativa, fatto che, come detto, per la violazione di cui al comma 2, risulterebbe in modo chiaro esclusa anche dalla lettera della norma, si assisterebbe alla peculiare situazione per cui la confisca amministrativa non accederebbe, come accade di norma, ad una sanzione amministrativa principale, ma ad una sanzione penale.
La sua applicazione da parte del giudice penale, quindi, avverrebbe non già in seguito alla connessione tra illecito penale ed illecito amministrativo (fattispecie disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 20 e 24, e, per le violazioni al codice della strada, dall’art. 221 del medesimo), ma in quanto sanzioni amministrative accessorie a reati per espressa previsione legislativa, cosa certamente possibile, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 27 maggio - 21 luglio 1998, n. 8488, Bosio, rv. 210981 con riferimento alle sanzioni amministrative interdittive della sospensione e della revoca della patente), ma non certamente usuale.
[…]
Ma un’altra considerazione si impone.
Le sanzioni amministrative accessorie, a differenza di quelle, per così dire, principali, che assumono una funzione essenzialmente punitiva del contravventore, assolvono direttamente o indirettamente una funzione riparatoria dell’interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, specifiche, ovvero riparatorie, oppure una funzione di prevenzione specifica, quando si tratti di fatti particolarmente pericolosi per la convivenza sociale.La sanzione penale assolve, invece, ad una funzione essenzialmente punitiva e di prevenzione generale.
Ebbene, se si pone mente al tormentato percorso legislativo dinanzi delineato teso alla ricerca degli strumenti più efficaci ed adeguati a contenere il fenomeno del drive drinking, non si può non rilevare che risulta particolarmente evidente la funzione affittiva assegnata dal legislatore alla confisca prevista dall’art. 186 C.d.S., dovendosi tenere conto della complessiva strutturazione dell’istituto e della prevalente finalità della sanzione più che delle espressioni utilizzate»
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(estratto della sentenza)

Sentenza integrale: Cassazione penale, sez. unite, 18 giugno 2010, n. 23428

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