Lo sciatore “prudente” ovvero che abbia rispettato tutte le regole previste dalla pratica dello sport non è chiamato a rispondere di lesioni colpose, anche se sulla pista da sci abbia cagionato lesioni a terzi a seguito di una condotta in qualche modo a lui riferibile.
Nel caso di specie l’imputato, all’epoca dei fatti, stava percorrendo una pista nera denominata “Vertigine bianca”, destinata a sciatori molto esperti ed aveva perso uno sci che aveva poi provocato la caduta e le lesioni di un altro sciatore. Già assolto in primo grado dal Giudice di Pace di Cortina, non essendo stata ravvisata in capo allo stesso una condotta non conforme a regole prudenziali, vede confermato in verdetto dai giudici di Piazza Cavour secondo i quali, in mancanza di un condotta colposa, non ci può essere sentenza di condanna. “Il fatto caduta-distacco dello sci” non era da attruibuire “a condotta colposa” dello sciatore che sulla pista nera aveva osservato “tutte le regole di prudenza” previste dallo sport.
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Locatio operarum.