Il segreto di Stato costituisce un effettivo sbarramento al potere giurisdizionale solo e nei limiti dell’atto o del documento cui il segreto accede ed a partire dal momento in cui l’esistenza del segreto ha formato oggetto di comunicazione all’autorità giudiziaria procedente.
L’opposizione del segreto del segreto di Stato successivamente alla legittima acquisizione dell’atto o del documento cui il segreto stesso si riferisce impedisce soltanto la futura utilizzazione dell’atto secretato ma non determina, in via retroattiva, la demolizione dell’intera attività di indagine svolta sulla base dell’atto o del documento di che trattasi, imponendo tuttavia al pubblico ministero di adottare gli accorgimenti necessari affinché ne venga impedita la divulgazione.
Sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione, in accoglimento parzialmente dei ricorsi (n. 2 e n. 3 del 2007) proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, relativi alla vicenda del sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, ha dichiarato che non spettava alle predette Autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, emessi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona, i documenti acquisiti all’esito della perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente trasmessi all’Autorità giudiziaria, con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato, nonché la richiesta di svolgimento dell’incidente probatorio, e con essa sia l’ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di acquisizione della prova del 30 settembre 2006, annullando, per l’effetto, tali atti processuali nelle corrispondenti parti.
Sentenza integrale: Corte Costituzionale, 3 aprile 2009, n. 106
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Quoties pactum a iure communi remotum est, servari hoc non oportet.