Sostituzione pena detentiva pecuniaria condizioni economiche disagiate

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 58 L. 689/81 è consentita anche nei confronti di persona che versa in condizioni economiche disagiate.

Cassazione penale, sez. unite, 30 giugno 2010, n. 24476

Sostituzione pena detentiva pecuniaria condizioni economiche disagiateSul tema del potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in forza delle previsioni di cui all’art. 58 della L. 689/81 (Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell' articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.), le Sezioni unite hanno affermato che la sostituzione è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, circostanza che pure potrebbe indurre il Giudice ad ipotizzare la successiva inadempienza. Non deve infatti ritenersi ostativa alla sostituzione la presunzione di inadempimento di cui al comma 2 dell’articolo citato: la stessa va riferita soltanto alla semidetenzione ed la libertà controllata ovvero alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni e non anche alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione particolare.
«La ratio delle pene sostitutive ha natura premiale; cerniera del sistema diventa il primo comma dell’art. 58, comma 1, poiché il giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.
La valutazione discrezionale del giudice deve essere, quindi, sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato»
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Sentenza integrale: Cassazione penale, sez. unite, 30 giugno 2010, n. 24476

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